Riforma fiscale: al debutto la nuova IRPEF


In attuazione della delega fiscale (art. 5, comma 1, lettera a, L. n. 111 del 9/8/2023), il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il D.Lgs. 216/2023 in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Ecco le novità più importanti inerenti la curva IRPEF per il 2024 apportate dalla riforma fiscale.

Si prevede l’unificazione del primo e del secondo scaglione di reddito con l’applicazione dell’aliquota del 23 per cento. Per effetto dell’aggregazione, scaglioni e aliquote risultano così rimodulati:

SCAGLIONI
(in euro)
Ante
D. Lgs 216/2023
Post
D. Lgs. 216/2023
Fino a 15.000 23% 23%
Da 15.000 a 28.000 28%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 35% 35%
Oltre 50.000 43% 43%

Dai conteggi effettuati, l’aggregazione dei primi due scaglioni in linea sull’aliquota del 23 per cento comporterà per i contribuenti IRPEF con redditi superiori a 15.000 euro una riduzione del carico fiscale fino ad un massimo di 260 euro annui.

Al comma 2 dell’art. 1 del Dlgs in commento si innalza, limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Inoltre, viene modificata per il 2024 la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo il seguente schema:

In considerazione delle nuove regole previste per il 2024, le detrazioni IRPEF sui redditi da lavoro dipendente sono riconosciute secondo i seguenti importi:

  • 955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (l’importo minimo della detrazione riconosciuta è pari a 690 euro. In caso di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro);
  • 910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • 910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro).

Per chi percepisce un reddito compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro è riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro. Per i redditi sopra i 50.000 euro non è prevista alcuna detrazione.

L’art. 2 del Dlgs in commento introduce per il 2024, per i soli soggetti con reddito complessivo al netto dell’abitazione principale maggiore di 50 mila euro, una riduzione di 260 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota:

  • del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR),
  • Del 26% (Erogazioni liberali ad ONLUS e ai partiti politici);
  • del 30% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e Associazioni di promozione sociale);
  • del 35% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato);
  • del 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

È il caso di evidenziare la franchigia di 260 euro si combina con l’ulteriore meccanismo di abbattimento delle detrazioni per oneri, fino ad azzerarsi completamente per i redditi compresi tra i 120mila e 240mila euro. Dal secondo meccanismo di riduzione restano escluse le spese sanitarie e gli interessi passivi su mutui.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



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